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Regolamento del Dipartimento


approvato dal Consiglio di Dipartimento il 15 dicembre 2004 emanato con Decreto Rettorale n. 86 del 8/2/2005


art. 1 – Definizione e attribuzioni Il Dipartimento di Filologia, linguistica e tradizione classica "Augusto Rostagni" è costituito ai sensi dell’art. 59 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 10 marzo 1999. Esso promuove e coordina l’attività di ricerca nell'area delle discipline attinenti la filologia, la linguistica e la tradizione classiche e svolge tutte le funzioni previste dall’art. 59 dello Statuto,ai punti 4-7.

art. 2 – Ubicazione e beni Il Dipartimento è sito in Palazzo Nuovo, via s. Ottavio, 20, dove dispone di locali al piano terra e al piano interrato, dettagliati nelle corrispondenti planimetrie ed evidenziati nelle mappe allegate. Le attrezzature e gli altri beni mobili, dei quali inoltre dispone, sono iscritti in apposito inventario.

art. 3 – Fondi e gestione Il Dipartimento dispone di un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento, assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o dalle Facoltà che abbiano assunto tale onere. Può disporre inoltre di fondi straordinari eventualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione o da altri enti. Può disporre inoltre di fondi per la didattica ad esso destinati dalle Facoltà interessate, nonché di fondi da queste erogati, destinati alle attività scientifiche di supporto alla didattica svolte nel Dipartimento. Può disporre inoltre di fondi per la ricerca, di assegnazione ministeriale o del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e di fondi ottenuti con convenzioni o con contratti di ricerca stipulati con Enti pubblici e privati. Può ricevere e disporre infine di fondi erogati a qualunque titolo da privati o da enti, di fondi corrisposti per prestazione di servizi, nonché di fondi per consulenze corrisposti in conseguenza di apposite convenzioni stipulate ed eseguite secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa (e i limiti di spesa) seguono quanto disposto dall’art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

art. 4 – Composizione Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento che ne hanno fatto richiesta, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente alla fase costituente, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. In caso di pareri contrastanti, provvede il Senato Accademico con proprio atto (delibera del Senato Accademico del 19 dicembre 1994). Le richieste di afferenza (corredate dal parere del Consiglio di Dipartimento) devono essere presentate al Rettore con le modalità previste dall'ufficio competente all'inizio dell'anno accademico. La decorrenza amministrativa e contabile relativa ai fondi individuali di ricerca e del contributo ordinario di funzionamento è dal primo gennaio. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario assegnato ai sensi della normativa vigente.

art. 5 – Personale che fa capo al Dipartimento Al Dipartimento fanno capo: a) gli specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento; b) i dottorandi dei corsi che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento e, previa domanda e parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, i dottorandi di altri corsi che lavorano sotto la guida di docenti afferenti al Dipartimento; c) i borsisti post-dottorato del C.N.R. e di altri enti aventi carattere istituzionale assegnati al Dipartimento; .... d) i titolari di assegni di collaborazione alla ricerca assegnati al Dipartimento; d) ogni altra figura che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo. Le predette persone devono essere coperte da forma assicurativa, utilizzano le strutture del Dipartimento e collaborano con il personale docente, per il periodo di tempo e nelle forme per ciascuna determinati ai sensi di legge, e sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore. art. 6 – Organi Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Università di Torino. L’attività del Dipartimento, la sua organizzazione interna ed il suo funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta.

art. 7 – Composizione del Consiglio di Dipartimento ed elezione dei Rappresentanti Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che afferiscono al Dipartimento e dal Segretario amministrativo che, ai sensi del D.P.R. 567 del 28 settembre 1987, ha funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno inoltre parte: – una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, equivalente, ove possibile, al 25% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento all’unità superiore, oppure tutto il personale tecnico-amministrativo, se inferiore al 25% della componente dei docenti e ricercatori; – una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento, pari ad 1/3 dei dottorandi, con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 10% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento in eccesso; – una rappresentanza dei borsisti post-dottorato e dei titolari di assegni di collaborazione alla ricerca che fanno capo al Dipartimento, pari ad 1/3 dei borsisti ed assegnisti, con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 10% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento in eccesso. Tali rappresentanze hanno un mandato triennale; in caso di interruzione del mandato di un rappresentante si provvede in tempi brevi alla sostituzione con un altro rappresentante per la rimanente parte del mandato. Le elezioni dei membri del Consiglio avvengono con voto limitato nell’ambito delle singole componenti; ogni avente diritto può votare per non più di 1/3 dei nominativi da designare, con arrotondamento in eccesso; in caso di parità dei voti si procede al sorteggio; la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto. Del Consiglio di Dipartimento fa altresì parte, limitatamente all’organizzazione dei servizi per la didattica, una rappresentanza elettiva di 1 studente della Facoltà di Lettere e dei Corsi di laurea . Tale rappresentante deve aver superato il primo anno ed è eletto dai rappresentanti degli studenti nei relativi Consigli di Facoltà o di Corso di laurea con le stesse modalità di votazione degli altri membri del Consiglio. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia le riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

art. 8 – Attribuzioni del Consiglio Il Consiglio decide in merito a tutte le attribuzioni del Dipartimento e in questo ambito: 1) detta criteri generali per l’utilizzazione dei fondi e per l’uso coordinato del personale e dei mezzi in dotazione; 2) approva le proposte di attività del Dipartimento, formulate dal Direttore coadiuvato dalla Giunta; 3) approva le proposte di convenzione, convegni e scambi culturali; 4) approva le proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca e di relativi consorzi; 5) approva i singoli piani di studi e di ricerca nei corsi di dottorato; 6) dà pareri alle Facoltà in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze e degli affidamenti ed inoltre sull’istituzione, soppressione, modifiche delle discipline in Statuto, limitatamente alle discipline di propria competenza; 7) concorda con i vari Consigli di Corso di laurea le modalità di concorrenza all’attività didattica nelle proprie aree disciplinari; 8) collabora con gli organi competenti all’elaborazione e all’attuazione di programmi di qualificazione e riqualificazione professionale e di educazione permanente; 9) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento; 10) approva le richieste di afferenza e trasferimento presentate da professori e ricercatori; 11) promuove, se necessario, la costituzione di sezioni e ne stabilisce le modalità di funzionamento, nell’ambito della normativa vigente.

art. 9 – Riunioni del Consiglio Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti dall'art. 8. In particolare approva: 1) entro il 15 settembre la richiesta di finanziamento e il piano annuale delle ricerche; 2) entro il 15 dicembre il bilancio di previsione; 3) entro il 31 marzo il conto consuntivo. La convocazione è effettuata dal Direttore per iscritto, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno 7 giorni prima ed è comunicata con affissione all’albo del Dipartimento. Il Direttore deve fare avvisare personalmente i membri del Consiglio. Il Direttore è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno della convocazione gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da almeno 5 membri del Consiglio. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria, per motivi di urgenza, quando il Direttore lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza della Giunta o di 1/4 dei componenti del Consiglio: in tal caso il termine per la convocazione è ridotto a tre giorni, con comunicazione che deve essere fatta pervenire personalmente ai membri del Consiglio. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di professori di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori.

art. 10. – Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale. Gli atti sono pubblici.

art. 11 – Figura ed elezione del Direttore Il Direttore è un professore di ruolo eleggibile ai sensi del comma 2 dell’art. 60 dello Statuto. L’elettorato attivo per l’elezione del Direttore spetta al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione più ampia. Per l'elezione del Direttore occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano. Il Direttore è nominato con decreto rettorale. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia l'elezione del Direttore. Il Direttore resta in carica tre anni accademici consecutivi e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato. Il Direttore, dandone comunicazione scritta al Rettore, nomina, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

art. 12 – Attribuzioni del Direttore Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati. Coadiuvato dalla Giunta, vigila sull’osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell’ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; promuove e coordina le attività del Dipartimento e specificamente predispone le richieste di finanziamento e di personale tecnico e amministrativo; propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e predispone i necessari strumenti organizzativi; predispone la relazione annuale sui risultati della ricerca svolta dal Dipartimento; coordina la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei dottorati di ricerca e delle tesi di laurea e per attuare le modalità di concorrenza all’attività didattica nelle aree disciplinari del Dipartimento; ordina strumenti, arredi, lavori e materiali e dispone i relativi pagamenti, fatta salva l’autonomia di gestione dei fondi di assegnazione specifica.

art. 13 – Composizione ed elezione della Giunta La Giunta è un organo propositivo ed esecutivo che coadiuva il Direttore nella promozione dell’attività del Dipartimento. La Giunta è costituita da 6 componenti tra i quali figurano il Direttore, il Segretario amministrativo, con voto consultivo, e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Gli altri membri sono un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore. Le elezioni dei membri della Giunta avvengono con voto limitato nell’ambito delle singole componenti; ogni avente diritto può esprimere al massimo due preferenze. In caso di parità di voti si procede a sorteggio. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i membri rimanenti siano almeno 6 , non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo. Nel caso in cui, nell’ambito di una data rappresentanza, il numero degli elettori passivi sia inferiore a quello dei rappresentanti da eleggere, tutti li elettori passivi diventano componenti di diritto della Giunta. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici.

art. 14 – Attribuzioni e funzionamento della Giunta La Giunta coadiuva il Direttore in tutte le attribuzioni esplicitate all’art. 12. La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore con comunicazione scritta recante l’ordine del giorno con avviso pubblico affisso all’albo del Dipartimento almeno cinque giorni prima. Il Direttore è tenuto ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta. In mancanza di Segretario amministrativo, può essere chiamato a presenziare alle adunanze della Giunta un impiegato amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.

art. 15 – Sezioni Il Dipartimento può, con delibera del Consiglio, essere articolato in Sezioni.

art. 16 – Modifiche al Regolamento Le modificazioni al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modificazioni siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche da Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione, per le rispettive competenze.

art. 17 – Commissione elettorale La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali per la designazione del Direttore, della Giunta e dei membri elettivi del Consiglio di Dipartimento. La Commissione, per le operazioni di voto che portano alla elezione del Direttore, è presieduta dal Decano; negli altri casi dal Direttore, o dal Vicedirettore nel caso di impedimento. Ne fanno parte, oltre al Presidente, il professore di seconda fascia ed il ricercatore con maggiore anzianità di ruolo, tra quelli che non siano in congedo. Il verbale di ogni riunione deve essere redatto dal ricercatore che fa parte della Commissione elettorale. Gli atti sono pubblici. Le convocazioni per le elezioni del Direttore sono effettuate con avviso pubblico affisso all’albo del Dipartimento almeno 10 giorni prima e debbono essere comunicate ai singoli elettori a cura del Presidente della Commissione elettorale. La Commissione elettorale provvede, per tutte le elezioni di sua competenza, a convocare gli elettori almeno un mese prima del termine dei mandati e a sostituire in tempi brevi i rappresentanti che interrompono il loro mandato.

art. 18- Allegati al Regolamento Al Regolamento del Dipartimento possono essere aggiunti degli allegati, approvati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che hanno mera valenza di organigramma interno.