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Informazione, formazione e addestramento sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Informazione (ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08)

Tutto il personale lavoratore di UniTo e i soggetti a esso equiparati che svolgono le proprie attività presso le sedi dell’Ateneo sono tenuti a prendere visione del Modulo Informativo Salute e Sicurezza sul lavoro.

Per personale lavoratore e soggetti a esso equiparati si intende:

  • personale docente strutturato (RU, RTD, PA, PO, CEL)
  • docenti a contratto
  • personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e a tempo indeterminato)
  • personale equiparato ai lavoratori e alle lavoratrici (titolari di assegni di ricerca, borse di studio e dottorati di ricerca, specializzande/i, tesiste/i, tirocinanti).

L’informazione ai lavoratori e alle lavoratrici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligo di Legge per il Datore di Lavoro/Datrice di Lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ciascuno/a deve:

  1. consultare il "Modulo informativo Salute e sicurezza sul lavoro"
  2. compilare l’apposito Google Form disponibile all’interno del modulo al fine di formalizzare la presa visione obbligatoria. Entro 24 ore dalla compilazione, l'interessato/a riceve una comunicazione contenente le istruzioni per scaricare l’attestato e conservarne copia nel proprio archivio personale.

Di seguito l'informativa sulle attività di docenza in aula e i percorsi di formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

Questa informativa, disponibile anche in formato cartaceo sulle cattedre di tutte le aule didattiche di Ateneo, è rivolta a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività didattica in aula nelle sedi dell’Università di Torino e ne richiama obblighi e attribuzioni (D.R. n. 5753 del 27/10/2023).

Ciascun/a docente è tenuto a prendere visione del modulo contenente tali disposizioni. Per formalizzare la presa visione è necessario compilare l'autocertificazione accessibile al link contenuto nel modulo stesso.

Nell’ambito della gestione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'Accordo Stato Regione del 17 aprile 2025 del 21 dicembre 2011, l’Università di Torino è tenuta a rispettare un insieme di adempimenti.

La normativa in essere disciplina la durata, i contenuti, le articolazioni e le modalità di erogazione del percorso formativo che il personale lavoratore deve conseguire, in relazione a diversi fattori quali la posizione organizzativa attribuita, le mansioni svolte, il ruolo all’interno dell’organigramma della sicurezza e delle sedi di lavoro, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a.

I corsi relativi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono disponibili sulla piattaforma Moodle.

L’addestramento è da attuare nelle strutture universitarie in cui viene svolta attività didattica o di ricerca in laboratorio (D.M. 363/98, art. 2 comma 3) e per tutte le attività che prevedono l’impiego di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi anche di protezione individuale (art. 37 D.Lgs. 81/08).

Alla luce delle norme introdotte dalla Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 è stata implementata una procedura informatizzata che oltre a garantire la tracciabilità di tutte le attività di addestramento interne alle varie unità operative di Ateneo, consente il rilascio di una certificazione di avvenuto addestramento al personale dipendente ed equiparato.

Per le attività di laboratorio l’iniziativa di addestramento viene svolta dal Responsabile delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio (RADRL) o da un suo qualificato collaboratore (Definizioni e normativa su RADRL).