Contratto

Quali sono le specifiche del contratto? Con chi viene stipulato?

L'attività del medico in formazione specialistica è disciplinata da un contratto stipulato tra il Medico in formazione, l'Università ove ha sede la Scuola di specializzazione e la Regione presso la quale hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione. Il contratto è rinnovato annualmente, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione.

 

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli Enti predetti.

 

Il Medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è esclusivo ed è pari all'impegno previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

 

Qual è il trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica?

Ai medici specializzandi è corrisposto un trattamento economico composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700 € annui lordi. La quota variabile è pari a 2.300 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente allo specializzando vedi D.P.C.M. 15/01/2020

Quali sono le cause di risoluzione anticipata del contratto?

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto i casi previsti all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 368/99:

  • la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica
  • la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità
  • le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi) in caso di malattia
  • il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 
Dove trovo il contratto di specialità firmato?

Il contratto viene caricato sul libretto diario nella sezione documenti. 

Quali sono le attività compatibili con il percorso formativo?

Il D.Lgs 368/99 (art. 40 c. 1) afferma che "per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private". Non si possono, quindi, svolgere attività lavorative di alcun tipo al di fuori della specialità salvo, previa autorizzazione del Direttrore/Coordinatrore della Scuola, le seguenti eccezioni: 

  • sostituzioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: il singolo specializzando può effettuare le sostituzioni dei medici di base e dei pediatri di libera scelta con un limite di tre ore giornaliere più le visite domiciliari. Il modulo deve essere compilato dal medico in formazione specialistica, recare l’autorizzazione del Direttore della Scuola, ed essere trasmesso al Referente Amministrativo della Scuola di appartenenza.L’attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell’attività didattica ed assistenziale della Scuola. L’aspetto fiscale dell’attività può essere regolato in uno dei seguenti modi:
    - fatturazione della prestazione da parte dello specializzando in possesso di PARTITA IVA;
    - ricevuta con ritenuta d’acconto.
  • guardie mediche notturne, festive e turistiche: l'attività può essere svolta solo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e in caso di carente disponibilità di Medici. Il singolo Medico in formazione non può eseguire, in totale, più di 60 ore al mese, più di due turni notturni alla settimana e un solo weekend al mese.
    Lo svolgimento dell'attività è subordinato alla preventiva autorizzazione del Direttore della Scuola cui lo specializzando è iscritto.
    Il modulo deve essere compilato dal medico in formazione specialistica, recare l’autorizzazione del Direttore della Scuola, ed essere trasmesso al Referente Amministrativo della Scuola di appartenenza. L'attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell'attività didattica e assistenziale della Scuola.
    L’aspetto fiscale dell’attività può essere regolato in uno dei seguenti modi:
    - fatturazione della prestazione da parte dello specializzando in possesso di partita IVA;
    - ricevuta con ritenuta d’acconto.
     

  • partecipazione all'attività intramuraria: al Medico in formazione specialistica è data la possibilità, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, di partecipare all’attività libero- professionale intramoenia del tutor ovvero dei Dirigenti medici operanti nelle strutture di afferenza. Il Tutor o il Dirigente medico interessato, nel trasmettere la documentazione necessaria all’Ufficio competente dell’Azienda di riferimento, è tenuto a specificare, per ogni prestazione, l’eventuale partecipazione dello specializzando all’attività con la relativa percentuale. Sarà, in seguito, compito dell’Azienda trasmettere ai competenti Uffici universitari la quota, in base alla percentuale indicata, relativa alle prestazioni effettuate. L’Università erogherà i compensi dopo aver ricevuto gli emolumenti dall’Azienda Ospedaliera. Il Medico in formazione specialistica, non deve emettere fattura per le prestazioni di cui sopra.

    L’attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell’attività didattica ed assistenziale della Scuola.
     

  • partecipazione ad attività all'interno di Convenzioni attivate dall’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza dI Torino” (vedi AVIS, FIDAS, CRI, ARESS etc.) per le Scuole con sede presso le Aziende Sanitarie di Torino e dall’A.O.U. San Luigi di Orbassano (eventuali) per le Scuole con sede nella stessa Azienda: Il medico in formazione specialistica può svolgere attività di medicina generale all’interno delle convenzioni attivate dalle Aziende Ospedaliere-Universitarie. La richiesta degli enti convenzionati è disponibile nella pagina Convenzioni. Gli interessati sono tenuti a compilare la scheda di adesione e a trasmetterla al Referente Amministrativo della Scuola di appartenenza, debitamente sottoscritta per autorizzazione dal Direttore della Scuola.
    Il singolo Medico in formazione non può aderire a più di due convenzioni contemporaneamente, non può eseguire, in totale, più di 60 ore al mese e non può eseguire più di due turni notturni alla settimana ed un solo weekend al mese. 
    L'attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell'attività didattica ed assistenziale della Scuola. L'Azienda Ospedaliera Universitaria, titolare del rapporto convenzionale, dopo aver percepito l'onorario da parte dell'Ente convenzionato, trasferirà le spettanza ai competenti uffici dell'Università. 
    L'Università erogherà al medico in formazione specialistica i compensi spettanti dopo aver ricevuto gli emolumenti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria. 

Si possono effettuare prestazioni occasionali?

No, le prestazioni occasionali sono regolamentate dalla legge Biagi, D. Lgs. 276/2003, in base alla quale per determinate categorie è possibile effettuare delle "prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro" (art. 61 comma 2). I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell'art. 61 del suddetto decreto cita "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali […]”. Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività diversa da quelle previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzione di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica) ricevendo compenso come prestazione occasionale.

La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all'art. 37 comma 5 "Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: […] b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità". 

Si può avere la partita IVA?

Sì, è possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica). 

Ultimo aggiornamento: 15/02/2021