Coniugio come impedimento per la chiamata dei professori

23/12/2014

“L’Ateneo Torinese non può che adeguarsi all’orientamento prevalso nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’art. 18 comma 1 lettera b) e c) della legge 240/2010 : «ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentele o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione», deve essere interpretato nel senso di ricomprendere fra la cause di esclusione anche il coniugio.”
 
“Non si può tuttavia non rilevare come tale norma, voluta dal legislatore per eliminare situazioni di nepotismo e di mal costume, finisca con la sua rigida formulazione per compromettere la progressione accademica di docenti che hanno l’unico torto di aver scelto di condividere percorsi personali e professionali comuni”. Così si esprimono Il Rettore dell’Università di Torino, prof. Gianmaria Ajani e il Presidente della Commissione Organico del Senato Accademico, prof. Giorgio Scagliotti, sulla questione del coniugio quale impedimento per la chiamata di professori risultanti candidati maggiormente idonei all'esito di procedura ex art. 18 L. 240/2010.
 
“È facile ricordare – continuano - come in sistemi universitari stranieri sia facilitato in ogni modo lo spostamento del coniuge al fine di conciliare nel modo migliore le esigenze lavorative e familiari. Non consola che tale condizione riguardi una minoranza dei procedimenti concorsuali”.
 
“Quello che traspare da un’analisi aderente alla realtà dell’Ateneo e non da asettiche interpretazioni della norma – concludono - è un profondo senso d’ingiustizia che deve essere necessariamente e prontamente corretto dal legislatore.”

Ultimo aggiornamento: 29/12/2014