Chiamate dirette
Le Università possono provvedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamate dirette di studiosi, italiani o stranieri, in possesso dei necessari requisiti, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 9 della Legge n. 230 del 2005. Si tratta di una forma di reclutamento diretto, attraverso una procedura speciale, che non prevede bandi da parte delle singole università, ma una proposta nominativa che l’ateneo invia direttamente al Ministero. I soggetti così chiamati dall’Università sono valutati dal Ministero e, per alcune casistiche, sottoposti al parere delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Le chiamate dirette si distinguono nello specifico in due tipologie.
- chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- chiamata diretta di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nella Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata
- chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (D. M. 28 dicembre 2015 n. 963 il cui art. 4, comma 1, è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.M. 8 agosto 2016 n. 635).
- chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
Le Università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere, nei casi previsti dalla Legge.