Collaboratrici e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co)

Sono garantiti/e esclusivamente dall’INAIL per il rischio infortuni (per i danni subiti) e dalla polizza assicurativa attivata dall'Ateneo a garanzia della responsabilità civile verso terzi (per i danni causati ad altre persone o a cose).
Ai fini dell'efficacia delle garanzie prestate dalle citate polizze si fa esclusivo riferimento al contenuto normativo dei contratti depositati presso l'Università di Torino.
La copertura assicurativa a garanzia del rischio infortuni è data dall’INAIL - T.U. n.1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.
Per informazioni, rivolgersi alla Direzione del Personale - Sezione Applicazioni Contrattuali, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: infortuni@unito.it
- Assicuratore: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
- Polizza n. 65/189182071
- Decorrenza: ore 24 del 31/12/2022
- Scadenza: ore 24 del 31/12/2027
Per ulteriori informazioni, contattare l’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo, inviando una email ad: assicurazioni@unito.it.
La polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi garantisce le sopracitate categorie di soggetti assicurati per quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali nessuna eccettuata o esclusa ed in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, svolte presso i locali dell’Ateneo e/o sedi distaccate e/o sedi di terzi (soggetti pubblici e/o privati) e/o luoghi diversi e loro articolazioni, in Italia e/o all’estero.
La copertura assicurativa è prestata per un massimale di 40 000 000 € per sinistro.
Il massimale indicato costituisce comunque la massima esposizione della Compagnia anche in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati/e.
I danni a cose in consegna/custodia e i danni a cose consegnate e non ex art. 1783 e ss. codice civile sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 500 000 €.
I danni da furto sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 150 000 € per sinistro e per anno assicurativo.
Limiti territoriali: validità in tutto il mondo.
Per informazioni di dettaglio riguardanti le ulteriori garanzia assicurative, consultare i contenuti del contratto di polizza e la Circolare n. 13/2023 del 17 luglio 2023.