FAQ - Polizza infortuni
L’infortunio è un’ipotesi di lesione corporale obiettivamente constatabile derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna che ha per conseguenza l’invalidità permanente o l’evento morte.
Le lesioni corporali sono garantite dalla polizza assicurativa a garanzia degli infortuni, laddove producano come conseguenza l’invalidità permanente e/o l’evento morte.
L’invalidità permanente è la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte di un soggetto, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro, a seguito di infortunio.
Al verificarsi del sinistro, una volta che la situazione si è stabilizzata, viene effettuata una visita dal medico legale, nella quale viene stabilito il cosiddetto punteggio di Invalidità permanente e il conseguente indennizzo.
Per evento morte si intende il decesso, compreso lo stato dichiarato di “coma irreversibile”, conseguente ad infortunio.
Un sinistro assicurativo è il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Un sinistro assicurativo da infortunio è un evento dannoso che si verifica durante l’espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, che siano dichiarate dall’Università degli Studi di Torino e svolte presso sedi proprie e/o presso sedi di terzi o in luoghi individuati, in Italia e/o all’estero, dai quali derivi la morte, l’invalidità permanente o le altre conseguenze, garanzie e/o condizioni previste.
Il soggetto infortunato dovrà comunicare tempestivamente l’evento di infortunio occorso, allegando breve descrizione dell’evento e la documentazione medica disponibile, alla Sezione Applicazioni Contrattuali - Area Gestione del Personale della Direzione Personale, tramite l’indirizzo di posta elettronica: infortuni@unito.it
Un sinistro assicurativo da infortunio si verifica in Italia o all’estero, durante lo svolgimento di compiti, di mansioni, di attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento.
Un evento che non rientra nei compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali non può essere considerato un infortunio; per qualificare un evento come infortunio è necessario ricondurre la causa dell’evento allo svolgimento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento.
Occorre verificare, presso le agenzie competenti, la situazione socio-politica del paese ospitante e occorre verificare, presso l’Asl di afferenza, la necessità o meno di aderire a una profilassi sanitaria, nonchè verificare l’assetto previsto in materia di assistenza sanitaria presso il paese di destinazione (intraue o extraue).
La polizza infortuni garantisce gli assicurati anche durante il periodo di Erasmus.
La polizza a garanzia degli infortuni prevede il rimborso delle spese mediche derivanti esclusivamente da infortunio.
La polizza infortuni non è una polizza sanitaria perché le garanzie relative al rimborso delle spese mediche si intendono prestate solo in relazione agli infortuni che gli assicurati subiscono durante l’espletamento di attività, di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento.
Il costo derivante dall’attivazione delle coperture assicurative a garanzia degli infortuni e della responsabilità civile di interesse generale di Ateneo è a carico dell’Ateneo.
Le coperture assicurative a garanzia degli infortuni e della responsabilità civile sono operanti con riferimento alla dimostrazione del mantenimento dell’inquadramento istituzionale presso l’Ateneo, riconducibile allo status di soggetto assicurato, ai sensi dei regolamenti didattici di riferimento.
La polizza assicurativa a garanzia del rischio infortuni per il periodo dalle ore 24 del 31.12.2022 alle ore 24 del 31.12.2027, prevede le sottonotate somme assicurate:
- Morte: € 620.000
- Invalidità permanente: € 620.000
- Rimborso spese mediche da infortunio: € 10.000 per persona
- Rimborso spese di trasporto a carattere sanitario: € 5.000 per sinistro
- Rimborso spese per l’acquisto di lenti: € 1.000 per persona
- Rimborso spese odontoiatriche: € 1.000 per persona
- Danno estetico: € 10.000 per persona
- Rimpatrio salma: € 2.500 per persona
- Rimpatrio sanitario: € 5.000 per sinistro
La polizza assicurativa a garanzia degli infortuni prevede la copertura assicurativa anche per il rischio in itinere, ossia per gli infortuni durante il tragitto dal luogo di residenza/domicilio/lavoro e dal luogo di studio/lavoro (es. Dipartimenti/ Biblioteche/Aule/Luoghi diversi ecc.) al luogo di studio/lavoro o altro luogo di svolgimento di attività istituzionali (es. Aziende, Enti Pubblici/Privati, Cantieri ecc.) e viceversa; da un luogo di svolgimento di attività istituzionali a un altro luogo di svolgimento di attività istituzionali e viceversa (in caso di attività in più sedi) e da un luogo di studio a un altro luogo di studio e viceversa, purché tali infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con mezzi di locomozione (privati o pubblici) prima o dopo l’orario di inizio e cessazione delle attività.