Informazioni utili - FAQ

Sono una raccolta delle domande più frequenti, divise per argomento, riguardo le attività connesse con la formazione dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione Medica.

Assenze
Che cosa bisogna fare in caso di malattia?

I periodi di assenza per malattia anche di durata inferiore ai 40 giorni consecutivi che sommati superano i 40 giorni, comportano il recupero dei giorni eccedenti i 40.

 

 Il certificato di malattia dovrà essere trasmesso, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, al Referente amministrativo di ciascuna scuola. Se nel periodo di assenza ricadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza.

Cosa prevede il contratto per le ferie?

Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie.

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 368/99 art.40 c. 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico …”.

A chi bisogna comunicare le assenze superiori ai 40 giorni?

Si deve presentare alla Sezione Scuole di Specializzazione (email: specializzandi.medtorino@unito.itidoneo certificato medico rilasciato dal medico del SSN o da una struttura ospedaliera nel quale siano indicati i giorni di malattia concessi.

Che cosa si deve fare in caso di infortunio?

In caso di infortunio il Medico in formazione deve trasmettere immediatamente all'indirizzo email infortuni@cittadellasalute.to.it e, in copia conoscenza al referente amministrativo della Scuola di appartenenza:

  • tutta la documentazione (anche via email) rilasciata dal Pronto Soccorso
  • la Scheda infortunio debitamente compilata (presente nella sezione Modulistica).

 

In caso di infortunio occorso agli Specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione con sede presso l’A.O.U. “San Luigi di Orbassano” (Chirurgia Toracica, Oncologia Medica e Urologia) la stessa documentazione deve essere trasmessa all’indirizzo email elisabetta.madera@unito.it e, in copia conoscenza, al referente amministrativo della Scuola di appartenenza.

 

In caso di infortunio che determini un'interruzione di frequenza, l'assenza deve essere tutta completamente retribuita e recuperata. La formazione specialistica recuperata e ovviamente retribuita differisce il conseguimento del diploma per un numero di giorni pari all'assenza complessiva.

Assicurazione
Cosa copre l'assicurazione del medico in formazione specialistica?

L’Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture.

E’ possibile consultare la polizza nella pagina  Normativa. L’assicurazione R.C.T. è estesa alla responsabilità personale e/o professionale civile.

La polizza non copre le spese legali e peritali e non prevede la copertura per “colpa grave” per la quale ogni specializzando è tenuto a provvedere personalmente con oneri a proprio carico.

 

Le attività coperte dall'Assicurazione per R.C. sono:

  • attività istituzionale
  • compartecipazione all'attività libero-professionale intramuraria
  • partecipazione ad attività di medicina generale all'interno di convenzioni attivate dalle Aziende Ospedaliero Universitarie (Città della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi di Orbassano).
     

Non sono coperte dall'Assicurazione R.C. le seguenti attività:

  • guardia medica notturna festiva e turistica
  • sostituzione dei Medici di base e dei Pediatri di libera scelta
  • quelle espressamente escluse in polizza.
Esiste una posizione INAIL per gli infortuni?

Ogni medico è titolare di una posizione INAIL contro gli infortuni sul lavoro connessi alla attività assistenziale.

 

Le attività coperte dalla Polizza Infortuni sono:

  • attività istituzionale
  • compartecipazione all’attività libero-professionale intramuraria
  • partecipazione ad attività di medicina generale all’interno di convenzioni attivate dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie (Città della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi di Orbassano).

 

Non sono coperte dalla Polizza Infortuni le seguenti attività:

  • guardia medica notturna festiva e turistica
  • sostituzione dei Medici di base e dei Pediatri di libera scelta
  • quelle espressamente escluse in polizza.
Copertura assicurativa per tirocini fuori rete formativa in Italia

Durante il periodo di tirocinio presso strutture sanitarie italiane, di cui all’art.9, per le coperture assicurative si rimanda a quanto sancito dall’apposita convenzione.

Copertura assicurativa per tirocini all'estero

Durante il periodo di tirocinio presso strutture sanitarie estere, non è prevista la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi mentre la copertura degli infortuni, connessi all’attività assistenziale, è garantita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria, sede di Scuola, solo all’interno degli stati membri della Comunità Europea e previa comunicazione del periodo di permanenza, alla Sezione Scuole di Specializzazione, almeno un mese prima della partenza.

Cedolino stipendi/CUD
Con quali credenziali si accede al cedolino stipendi/CUD?

Il servizio è consultabile nella propria MyUniTo > Servizi online > Cedolino stipendi/CUD on line. Le credenziali sono: 

  • username: prima lettera del nome seguita dalle lettere del cognome fino ad un massimo di 8 caratteri (ad esempio per l'utente Mario Rossettini la username è mrossett) digitati in minuscolo. In caso di doppio nome, doppio cognome o omonimia contattare il numero verde 800098590, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13
  • password: codice fiscale digitato in maiuscolo, va modificato dopo il primo accesso.

Per qualsiasi problema con le credenziali bisogna chiamare il numero verde 800098590.

Quando si può visualizzare lo stipendio?

Lo stipendio viene accredito il 25 di ogni mese

Quando si può visualizzare il CUD?

È possibile consultare il CUD nel mese di febbraio/marzo; generalmente viene pubblicato un avviso. Le credenziali sono quelle indicate nella faq Con quali credenziali si accede al cedolino stipendi/CUD.

Cosa si deve fare se si vuole cambiare Iban per accreditare lo stipendio?

Bisogna mandare una email, indicando il nuovo IBAN e le proprie generalità, allegando una copia del documento di identità in corso di validità ai seguenti indirizzi: 

  • stipendi@unito.it  per il personale dipendente (docenti, ricercatori, dirigenti, tecnici-amministrativi, cel)
  • borsestudio@unito.it per borsisti, assegnisti di ricerca, dottorandi e specializzandi.
Concorso di specialità
Se si é in possesso di una specializzazione medica, si può partecipare al concorso per conseguirne un’altra?

Si. Attualmente non ci sono limitazioni al numero delle specializzazioni che si possono conseguire.

Esame di idoneità
Cos'è l'esame di idoneità e quando si può sostenere?

L'esame di idoneità è necessario per passare all'anno successivo. Per poterlo sostenere è indispensabile aver svolto le attività formative fatte (60CFU). È obbligatoria la validazione mensile del Tutor e del Direttore della Scuola delle attività formative svolte.

 

Per chi ha sospeso il percorso formativo per maternità o malattia la data di passaggio all'anno successivo è quella comunicata dalla Sezione Scuole di Specializzazione che effettua i calcoli dei giorni da recuperare. 

Con quali credenziali si accede per iscriversi all'esame di idoneità?

Per iscriversi all'esame è necessario usare le credenziali da studente.

Contratto
Quali sono le normative che regolano la formazione dei medici specializzandi?
Quali sono le specifiche del contratto? Con chi viene stipulato?

L'attività del medico in formazione specialistica è disciplinata da un contratto stipulato tra il Medico in formazione, l'Università ove ha sede la Scuola di specializzazione e la Regione presso la quale hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione. Il contratto è rinnovato annualmente, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione.

 

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli Enti predetti.

 

Il Medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è esclusivo ed è pari all'impegno previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

Qual è il trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica?

Ai medici specializzandi è corrisposto un trattamento economico composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700 € annui lordi. La quota variabile è pari a 2.300 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente allo specializzando vedi D.P.C.M. 15/01/2020.

Quali sono le cause di risoluzione anticipata del contratto?

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto i casi previsti all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 368/99:

  • la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica
  • la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità
  • le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi) in caso di malattia
  • il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 
Dove trovo il contratto di specialità firmato?

Il contratto viene caricato sul libretto diario nella sezione documenti. 

Quali sono le attività compatibili con il percorso formativo?

Il D.Lgs 368/99 (art. 40 c. 1) afferma che "per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private". Non si possono, quindi, svolgere attività lavorative di alcun tipo al di fuori della specialità salvo, previa autorizzazione del Direttrore/Coordinatrore della Scuola, le seguenti eccezioni: 

  • sostituzioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: il singolo specializzando può effettuare le sostituzioni dei medici di base e dei pediatri di libera scelta con un limite di tre ore giornaliere più le visite domiciliari. Il modulo deve essere compilato dal medico in formazione specialistica, recare l’autorizzazione del Direttore della Scuola, ed essere trasmesso al Referente Amministrativo della Scuola di appartenenza.L’attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell’attività didattica ed assistenziale della Scuola. L’aspetto fiscale dell’attività può essere regolato in uno dei seguenti modi:
    • fatturazione della prestazione da parte dello specializzando in possesso di PARTITA IVA
    • ricevuta con ritenuta d’acconto.
  • guardie mediche notturne, festive e turistiche: l'attività può essere svolta solo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e in caso di carente disponibilità di Medici. Il singolo Medico in formazione non può eseguire, in totale, più di 60 ore al mese, più di due turni notturni alla settimana e un solo weekend al mese.
  • Lo svolgimento dell'attività è subordinato alla preventiva autorizzazione del Direttore della Scuola cui lo specializzando è iscritto.
  • Il modulo deve essere compilato dal medico in formazione specialistica, recare l’autorizzazione del Direttore della Scuola, ed essere trasmesso al Referente Amministrativo della Scuola di appartenenza. L'attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell'attività didattica e assistenziale della Scuola.
  • L’aspetto fiscale dell’attività può essere regolato in uno dei seguenti modi:
    • fatturazione della prestazione da parte dello specializzando in possesso di partita IVA
    • ricevuta con ritenuta d’acconto.
  • partecipazione all'attività intramuraria: al Medico in formazione specialistica è data la possibilità, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, di partecipare all’attività libero- professionale intramoenia del tutor ovvero dei Dirigenti medici operanti nelle strutture di afferenza. Il Tutor o il Dirigente medico interessato, nel trasmettere la documentazione necessaria all’Ufficio competente dell’Azienda di riferimento, è tenuto a specificare, per ogni prestazione, l’eventuale partecipazione dello specializzando all’attività con la relativa percentuale. Sarà, in seguito, compito dell’Azienda trasmettere ai competenti Uffici universitari la quota, in base alla percentuale indicata, relativa alle prestazioni effettuate. L’Università erogherà i compensi dopo aver ricevuto gli emolumenti dall’Azienda Ospedaliera. Il Medico in formazione specialistica, non deve emettere fattura per le prestazioni di cui sopra.
  • L’attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell’attività didattica ed assistenziale della Scuola.
  • partecipazione ad attività all'interno di Convenzioni attivate dall’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza dI Torino” (vedi AVIS, FIDAS, CRI, ARESS etc.) per le Scuole con sede presso le Aziende Sanitarie di Torino e dall’A.O.U. San Luigi di Orbassano (eventuali) per le Scuole con sede nella stessa Azienda: Il medico in formazione specialistica può svolgere attività di medicina generale all’interno delle convenzioni attivate dalle Aziende Ospedaliere-Universitarie. La richiesta degli enti convenzionati è disponibile nella pagina Convenzioni. Gli interessati sono tenuti a compilare la scheda di adesione e a trasmetterla al Referente Amministrativo della Scuola di appartenenza, debitamente sottoscritta per autorizzazione dal Direttore della Scuola.
  • Il singolo Medico in formazione non può aderire a più di due convenzioni contemporaneamente, non può eseguire, in totale, più di 60 ore al mese e non può eseguire più di due turni notturni alla settimana ed un solo weekend al mese. 
  • L'attività deve essere svolta in orario compatibile con la frequenza dell'attività didattica ed assistenziale della Scuola. L'Azienda Ospedaliera Universitaria, titolare del rapporto convenzionale, dopo aver percepito l'onorario da parte dell'Ente convenzionato, trasferirà le spettanza ai competenti uffici dell'Università. 
  • L'Università erogherà al medico in formazione specialistica i compensi spettanti dopo aver ricevuto gli emolumenti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria. 
Si possono effettuare prestazioni occasionali?

No, le prestazioni occasionali sono regolamentate dalla legge Biagi, D. Lgs. 276/2003, in base alla quale per determinate categorie è possibile effettuare delle "prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro" (art. 61 comma 2). I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell'art. 61 del suddetto decreto cita "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali […]”. Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività diversa da quelle previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzione di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica) ricevendo compenso come prestazione occasionale.

La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all'art. 37 comma 5 "Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: […] b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità". 

Si può avere la partita IVA?

Sì, è possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica). 

Libretto diario e tasse
Cos'è il libretto diario?

E’ lo strumento necessario per certificare le attività formative svolte. E’ cura del medico in formazione specialistica annotare regolarmente le attività formative svolte, per il completamento dei crediti formativi (60 CFU) e per poter sostenere l’esame di idoneità per il passaggio all’anno successivo.

Qual è l'importo e la scadenza delle tasse?

Non è possibile indicare una somma precisa perché l'importo delle tasse (I e II rata) viene aggiornato ogni anno.  

Quali sono le modalità di pagamento?

Le tasse vengono decurtate direttamente dallo stipendio. La I rata è decurtata in base alla data di iscrizione al corso di specialità; mentre la II rata è decurtata per tutti, salvo eccezioni, nel mese di marzo o aprile.

La decurtazione automatica non avviene più nel caso in cui il percorso formativo sia stato sospeso per maternità o malattia, nel caso in cui la decorrenza contrattuale abbia una data diversa rispetto a quella indicata dal MUR per l’inizio dell’anno accademico e non avviene per gli specializzandi strutturati del SSN e di Medici Militari: l’interessato/a dovrà chiedere alla Segreteria Studenti tramite il service desk della direzione Didattica. 

Maternità
Che cosa prevede il contratto per la maternità? Quali documenti si devono produrre per comunicare lo stato di gravidanza?

La maternità obbligatoria sospende il percorso formativo per cinque mesi. In caso di parto prematuro, l’interessata ha diritto a recuperare dopo la nascita del bambino, il periodo di assenza non fruito ovvero si tiene conto della data presunta del parto; se invece il parto avviene oltre la data presunta, l’obbligo di astensione si estende al periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, fermo restando il diritto a fruire del congedo di maternità per tre mesi dopo il parto.

Durante i cinque mesi di sospensione, alla specializzanda è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività assistenziale e didattica. L’intero periodo di sospensione deve essere recuperato al rientro dalla maternità per cui l’esame di passaggio all’annualità successiva, ovvero l’esame finale, potranno essere sostenuti solo dopo aver effettuato l’intero recupero.

Il Medico in formazione è tenuto a comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza via email (specializzandi.medtorino@unito.it) alla Sezione Scuole di Specializzazione trasmettendo la seguente documentazione:

  • certificato del Ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e l’epoca presunta del parto
  • modulo di Comunicazione dello stato di gravidanza reperibile alla pagina Modulistica
  • attestazione di inidoneità temporanea al lavoro per accertato stato di gravidanza rilasciato dalla medicina del lavoro dell’Azienda Ospedaliera ove ha sede la Scuola di Specializzazione
  • relazione sull’attività svolta, firmata dalla specializzanda e dal Direttore della Scuola di specializzazione o dal Tutor, che attesti che dall’accertato stato di gravidanza l’interessata non svolge attività a rischio fisico, chimico e biologico.
Quali documenti devo produrre per comunicare l'astensione obbligatoria?

Opzione (2+3)

  • Compilare il modulo di Richiesta sospensiva formazione specialistica reperibile alla pagina Modulisticada trasmettere all’indirizzo email specializzandi.medtorino@unito.it entro il settimo mese di gravidanza.

Opzione (1+4)

  • Effettuare la visita dal Medico Specialista del S.S.N. che attesti l’assenza di controindicazioni alla prosecuzione dell’attività formativa per un ulteriore mese;
  • Prenotare la visita dal Medico del Lavoro dell’Azienda sede di Scuola, presentandosi munite della suddetta attestazione;
  • Compilare il modulo Richiesta di posticipo del congedo di maternità reperibile alla pagina Modulistica;
  • Trasmettere dunque tempestivamente, entro il settimo mese di gravidanza, il certificato del Ginecologo del SSN, il certificato del Medico del lavoro competente ed il modulo “richiesta di posticipo del congedo di maternità” all’indirizzo email  specializzandi.medtorino@unito.it. Se la documentazione non viene trasmessa nei tempi stabiliti, la Specializzanda sarà collocata in maternità obbligatoria con l’opzione 2+3.

Opzione (0+5)

Rigorosamente alla fine del settimo mese:

  • Effettuare la visita dal Medico Specialista del S.S.N. che attesti l’assenza di controindicazioni alla prosecuzione dell’attività formativa fino alla data del parto;  
  • Prenotare la visita dal Medico del Lavoro dell’Azienda sede di Scuola, presentandosi munite della suddetta attestazione;
  • Compilare il modulo Richiesta di posticipo del congedo di maternità al nono mese reperibile alla pagina Modulistica;
  • Trasmettere dunque tempestivamente il certificato del Ginecologo del SSN, il certificato del Medico del lavoro competente ed il modulo Richiesta di posticipo del congedo di maternità al nono mese all’indirizzo email specializzandi.medtorino@unito.it. Se la documentazione non viene trasmessa nei tempi stabiliti, la Specializzanda sarà collocata in maternità obbligatoria con l’opzione 2+3. La specializzanda, dopo il parto, è tenuta a trasmette tempestivamente il certificato di nascita all’indirizzo email specializzandi.medtorino@unito.it.
Si può usufruire del congedo parentale?

Il Medico in Formazione specialistica può richiedere alla Sezione Scuole di Specializzazione (specializzandi.medtorino@unito.it), con almeno 15 giorni di anticipo, di prolungare il periodo di astensione obbligatoria, usufruendo del congedo parentale.

E’ necessario compilare un foglio in carta libera in cui deve essere indicata la data di ripresa ed il codice fiscale del nascituro. Se il rientro è previsto per il lunedì il congedo parentale deve andare fino alla domenica compresa.

Questo tipo di congedo, fruibile da entrambi i genitori (dalla mamma dopo il congedo obbligatorio e dal papà dalla nascita del bambino), può essere utilizzato per un periodo minimo di 40 giorni e deve sempre essere recuperato.

Ai fini del superamento del limite massimo di un anno, si tiene conto di tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se effettuate a diverso titolo.

Durante la sospensione per il suddetto motivo, al Medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico. Durante il periodo di recupero, il trattamento economico spetta nella misura intera.

Che cosa bisogna fare al rientro dalla maternità? Che cosa bisogna fare per usufruire dell'allattamento?

Dal rientro dalla maternità: 

  • prenotare la visita dal Medico del Lavoro dell’Azienda sede di Scuola
  • compilare il modulo Richiesta di ripristino della formazione specialistica reperibile alla pagina Modulistica, da trasmettere alla Sezione Scuole di Specializzazione (specializzandi.medtorino@unito.it) unitamente alla presa di servizio sottoscritta dal Direttore della Scuola da effettuarsi rigorosamente il giorno del rientro.

Per usufruire dell'allattamento: 

  • compilare il modulo Richiesta autorizzazione periodi di assenza reperibile alla pagina Modulistica, da presentare dopo che si é usufruito del periodo di allattamento, al Referente Amministrativo della Scuola di Specializzazione di appartenenza.
     

Si ricorda che 40 giorni è il periodo massimo di fruizione e che 1 giorno lavorativo si raggiunge con l’astensione di 2 ore al giorno per 4 giorni. Nel calcolo dei 40 giorni rientra anche la malattia.

Qual é il trattamento economico in materia?

Durante il periodo di sospensione al Medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico. Durante il periodo di recupero, il trattamento economico spetta nella misura intera.

Mensa
Adempimenti presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Dal 15 dicembre 2018, l’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” consente ai Medici in formazione specialistica l’accesso alle mense dei tre Presidi Ospedalieri ivi afferenti (Molinette, C.T.O. ed O.I.R.M. S. Anna), alla tariffa agevolata di euro 3,25/al giorno.

L’accesso al servizio mensa aziendale a tariffa agevolata sarà consentito esclusivamente a fronte di una presenza certificata presso una delle strutture dell’Azienda in parola per un tempo di almeno 6 ore, alla stregua del personale dipendente.

A tal fine, ed allo scopo di consentire all’ufficio universitario preposto le verifiche del caso, sarà necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

  • entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è usufruito (anche solo per un giorno) del servizio mensa si dovranno trasmettere all’indirizzo email mensaspec.medtorino@unito.it le scansioni delle pagine del libretto diario già in uso, relative al mese di interesse, compilate in ogni sua parte e sottoscritte almeno dal Tutor;
  • la mail di cui sopra dovrà riportare nell’oggetto COGNOME e NOME _ SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE di appartenenza
  • non saranno ammesse fotografie delle pagine di interesse.

Il mancato rispetto di tali disposizioni non consentirà all’ufficio di fornire i dati richiesti dall’Azienda che, per ovvi motivi, si troverà costretta ad applicare la tariffa piena.

Si fa presente che l’accesso ai locali della mensa è consentito esclusivamente con abbigliamento “civile” e che i carnet, utilizzabili nelle mense dei tre Presidi Ospedalieri, sono acquistabili presso l’Ufficio Cassa dell’Ospedale Molinette sito al piano terra di Corso Bramante n. 88.

Adempimenti presso l’A.O.U. San Luigi di Orbassano e il Presidio Amedeo di Savoia

Anche presso l’A.O.U. San Luigi di Orbassano e presso il Presidio Amedeo di Savoia dell’ASL Città di Torino viene applicata la tariffa agevolata e non vigono gli obblighi previsti per l’AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino”.

Tirocinio
Cosa si deve fare per frequentare un tirocinio in Italia?

Gli specializzandi, in conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l’ordinamento didattico, possono svolgere un periodo di formazione in Italia presso strutture non inserite nella rete formativa, previa motivata delibera del Consiglio della Scuola.

 

Il tirocinio formativo presso strutture sanitarie italiane, non incluse nella rete formativa, deve essere definito mediante apposita motivata convenzione e progetto formativo individuale, così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Cosa si deve fare per frequentare un tirocinio all'estero?

Gli specializzandi, in conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l’ordinamento didattico, possono svolgere un periodo di formazione all’estero, previa motivata delibera del Consiglio della Scuola.

 

Il tirocinio formativo presso strutture sanitarie estere deve essere definito mediante specifico accordo o lettera di intenti.

Per quanto tempo si può fare il tirocinio in Italia o all'estero?

Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i 18 mesi nell'intero corso di studi. 

Sono previsti sussidi economici?

No. Il medico in formazione specialistica continuerà a percepire gli emolumenti previsti dal contratto. 

Cosa deve fare un tirocinante che vuole venire nelle nostre scuole di specialità a formarsi?

Lo specializzando interessato a un periodo di formazione presso UniTo deve fornire i seguenti documenti:

  • curriculum Vitae 
  • copia del passaporto  
  • attestazione rilasciata dall’Ateneo/Ente di provenienza che autorizzi il tirocinante allo svolgimento dell’attività presso UniTo
  • modulo Richiesta periodo di formazione, reperibile alla pagina Modulistica, contenente:
    - le date del periodo di mobilità previsto;
    - la descrizione delle attività previste dal periodo di formazione;
    - documentazione comprovante l’esistenza di una copertura assicurativa per RCT e infortunio sul lavoro durante il periodo di tirocinio presso UniTo
    - documentazione comprovante l'estensione della copertura assicurativa per colpa grave a carico dell'interessato (facoltativa);
    - certificato di idoneità medico lavorativa.
Ultimo aggiornamento: 10/12/2024