Assegno di ricerca e borsa di studio

restauratrice su impalcatura di fronte a un dipinto

Una delle modalità per soggetti pubblici e privati di attivare collaborazioni di ricerca con l’Università di Torino è il finanziamento parziale o totale di assegni o borse di ricerca, sulla base di apposita Convenzione.

 

Per Borsa di ricerca si intende il rapporto in base al quale l’Università degli Studi di Torino mette a disposizione di una persona una somma di denaro, allo scopo di favorire e sostenere la sua formazione nello svolgimento di un’attività di ricerca, escludendo che ciò determini l’erogazione di una prestazione di lavoro a favore dell’Ateneo. L’ammontare delle borse di studio non può essere inferiore all’importo netto previsto per le borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca fissato dal MIUR al momento dell’emanazione del bando.

 

Per Assegno di ricerca si intende un contratto di carattere continuativo temporalmente definito, che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa, da svolgersi sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di favorire e sostenere la formazione del titolare dell’assegno. L'importo degli assegni è determinato dalla Struttura che intende conferire gli assegni, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

Cosa offre a imprese ed enti
  • Sviluppare un progetto di ricerca per la propria azienda, con un approccio di sostegno alla ricerca scientifica.
  • Stabilire una connessione costante con uno dei più importanti Atenei italiani, con un accesso facilitato ai laboratori e ai suoi ricercatori.
  • Iniziare una collaborazione con un giovane ricercatore, che potrebbe costituire una risorsa importante su cui investire al termine del percorso di ricerca e formazione.
  • Sostenere le attività di ricerca poste in essere da parte dell’Ateneo mediante erogazioni in denaro con generica finalità al sostegno della ricerca.
Durata

Assegni di Ricerca
Minimo 1 anno e massimo 3 anni. Possono essere rinnovati anche più volte, per una durata compresa tra 12 mesi e l’eventuale maggiore durata originaria dell’assegno, nel rispetto del limite massimo dei 3 anni.

 

Borse di studio
Minimo 3 mesi e massimo 2 anni, con rinnovo, per una sola volta, per una durata inferiore o uguale a quella originariamente prevista.

Modalità di attivazione

I soggetti pubblici o privati che intendano finanziare integralmente o parzialmente una borsa o un assegno di ricerca possono farlo mediante:

  • comunicazione dell’intento di disporre un’erogazione liberale finalizzata a mezzo lettera da inviare al Direttore di Dipartimento o del Centro e al Responsabile Scientifico dell’attività che si intende finanziare; 
  • stipula di una convenzione con il Dipartimento o Centro coinvolto, che verrà curata dall'Area Ricerca di Polo referente (contatti disponibili nel paragrafo "A chi rivolgersi");
  • pagamento all’Ateneo dell’importo integrale previsto per il finanziamento dell’onere dell’assegno o della borsa.

 

Dopo questi passaggi, l’Ateneo avvia le procedure selettive, con apposito bando, per l'individuazione del candidato/a, che ne permetteranno l’attivazione.
Il rapporto instaurato fra il finanziatore e l’Ateneo non ha carattere corrispettivo e non configura in questo caso alcun diritto del finanziatore rispetto ai risultati della ricerca realizzabile nello svolgimento dell’attività dei titolari della borsa e/o dell’assegno.

Vantaggi economici/fiscali

L’erogazione del contributo volto al finanziamento di Assegni o Borse di ricerca sostiene l’attività istituzionale dell’Ateneo. Il soggetto erogante potrà beneficiare della deduzione integrale dal proprio reddito complessivo della somma versata, sia in attività d’impresa, sia nel caso ciò avvenga a titolo personale nel limite della capienza del reddito complessivo. 

 

Soggetti Ires, quali società di capitali enti commerciali e non, potranno beneficiare della deduzione dal reddito complessivo in base all’articolo 1, comma 353 e seg. Legge 266/2005.  Possono ottenere un risparmio fiscale corrispondente al 24% o al 12% dell’importo finanziato in base alla propria aliquota Ires.
 

 

Soggetti Irpef (persone fisiche) potranno beneficiare della deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l-quater del Dpr. 917/1986.  Possono ottenere un risparmio fiscale corrispondente alla loro aliquota marginale progressiva Irpef con l’aggiunta delle addizionali comunale e regionale applicata al valore del finanziamento; a seconda dei casi, per i redditi elevati il risparmio può attestarsi a oltre il 45%. 

 

In relazione agli anni 2021 e 2022 è possibile valutare l’applicabilità alla fattispecie delle speciali norme per il finanziamento dello sviluppo delle competenze manageriali introdotte dalla legge di bilancio 2021. 
Quanto precede vale anche per i contratti di finanziamento alla ricerca (per acquisto di beni, servizi, copertura di costi per retribuzioni ricercatori o semplicemente al sistema della ricerca).

Riferimenti normativi
  • Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca dell’Università di Torino.
  • Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – ex art. 22 Legge n 240/2010 dell’Università di Torino.
Ultimo aggiornamento: 31/05/2023