Altri contenuti - accesso civico

Accesso civico semplice

Che cos’è?

E' il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

 

Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va inoltrata alla Responsabile della Trasparenza - Dott.ssa Adriana Belli - attraverso la procedura Reclami e segnalazioni, selezionando la voce “Accesso Civico” e indicando: indirizzo email per la risposta, eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e descrizione sintetica della richiesta.

L’interessato può, in alternativa, inoltrare una email di richiesta all’indirizzo trasparenza@unito.it. L’accertamento dell’identità del richiedente sarà successivo alla valutazione della richiesta pervenuta.

Ricevuta la richiesta, la Responsabile della Trasparenza verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del portale di Ateneo, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.

 

Ritardo o mancata risposta

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, Ing. Andrea Silvestri , quale soggetto titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite email all’indirizzo direzione.generale@unito.it.

 

Accesso civico generalizzato (cd. FOIA - Freedom of Information Act)

Che cos’è?

E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti espressamente indicati dalla legge (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

 

Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (consulta le strutture dell’Ateneo
  2. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp).

La richiesta può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica agli indirizzi e-mail istituzionali degli uffici sopra riportati e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

 

Eventuali soggetti controinteressati

Se l’Ateneo individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis c. 2 del D.lgs. n. 33/2013, è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Ateneo provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ateneo ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

 

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente, ovvero il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione, può presentare richiesta di riesame alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Adriana Belli, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

La domanda di riesame può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica all’indirizzo di posta elettronica trasparenza@unito.it e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.

Avverso la decisione dell’Ateneo o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Ultimo aggiornamento: 12/04/2024