Area medica

Stetoscopio

Con riferimento all’area medica, l'Ateneo garantisce coperture assicurative a favore di:

  • soggetti identificati
  • strutture (Ospedale Didattico Veterinario, incluso il relativo presidio di Pronto Soccorso e il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport - SUISM)

relativamente allo svolgimento di attività in ambito medico-sanitario e clinico assistenziale.

 

Le categorie  di soggetti identificati, di seguito elencate, che svolgono attività in ambito medico - sanitario e clinico-assistenziale sono coperte dalla polizza assicurativa a garanzia del rischio infortuni (per i danni subiti)  e dalla polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile (per i danni causati ad altre persone o a cose):

  • studenti iscritti/e ai Corsi di Studio della Scuola di Medicina dell'Ateneo (ovvero lauree di primo e secondo livello e a ciclo unico) che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • studenti iscritti/e ai Corsi di perfezionamento che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • studenti iscritti/e ai Master attivati dall’Ateneo che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • tirocinanti post - lauream (finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale) che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • studenti iscritti/e ai corsi di specializzazione in ambito non medico (a tiolo esemplificativo e non esaustivo ortognatodonzia, odontoiatria pediatrica, chirurgia orale, statistica sanitaria e biometria N.M., genetica medica N.M., patologia clinica N.M. e Microbiologia e virologia N.M. ecc.) per lo svolgimento dell’attività in ambito medico-sanitario e clinico -assistenziale. 
    Per gli/le studenti iscritti/e ai corsi di specializzazione in ambito medico, con riferimento allo svolgimento dell’attività in ambito medico-sanitario/clinico-assistenziale, l’onere assicurativo grava sulle aziende sanitarie ospedaliere, ai sensi e nei limiti previsti dal Decreto Legislativo n.368/1999 e s.m.i.
  • studenti iscritti/e ai corsi di specializzazione della Scuola in Pediatria, relativamente al periodo di tirocinio obbligatorio, presso gli studi di pediatri di libera scelta che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • dottorandi/e di ricerca borsisti/e e non borsisti/e che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • assegnisti/e di ricerca che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • titolari di borse di studio che svolgano attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale
  • qualsiasi altro soggetto che svolga attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale nei confronti del quale sussista obbligo assicurativo

con esclusione di qualsiasi altra attività libero-professionale svolta dalle persone assicurate.

 

Ai fini dell'efficacia delle garanzie prestate dalle citate polizze si fa esclusivo riferimento al contenuto normativo dei contratti depositati presso l'Università di Torino.

Polizza infortuni
  • Assicuratore: ZURICH INSURANCE PLC – Rappresentanza Generale per l’Italia
  • Polizza n. Z086387
  • Decorrenza: ore 24 del 31/12/2022
  • Scadenza: ore 24 del 31/12/2027

 

La polizza assicurativa è stata attivata dall'Ateneo a integrazione della copertura di legge presso l’INAIL - T.U. n. 1124 del 30 giugno1965 e s.m.i.  (vedasi paragrafo "Modalità denuncia infortunio").

 

I soggetti sopracitati sono coperti dalla polizza assicurativa a garanzia del rischio infortuni (per i danni subiti) e dalla polizza assicurativa  a garanzia della responsabilità civile verso terzi (per i danni causati ad altre persone o a cose). 

Oggetto dell'assicurazione

L’assicurazione si intende prestata per gli infortuni che gli/le assicurati/e subiscono nell’espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, che siano dichiarate dall’Università di Torino e svolte presso sedi proprie e/o presso sedi di terzi o in luoghi individuati, in Italia e/o all’estero, dai quali derivi la morte, l’invalidità permanente o le altre conseguenze, garanzie e/o condizioni previste.

Modalità di denuncia infortunio
  1. Il soggetto infortunato deve recarsi al più vicino pronto soccorso o dal suo medico curante per accertare la sussistenza e la gravità dell'infortunio, spiegando al personale medico le cause e le circostanze dell'infortunio. Il medico accertatore (Pronto Soccorso o medico curante) rilascia un primo certificato medico di infortunio con diagnosi e prognosi
  2. Il soggetto infortunato deve comunicare tempestivamente l'infortunio alla Sezione Applicazioni Contrattuali della Direzione Personale dell’Ateneo, tramite l’indirizzo di posta elettronica: infortuni@unito.itinoltrando il certificato medico e ogni altra documentazione ritenuta utile
    Anche in presenza di prognosi pari a zero giorni si è obbligati a dare tempestiva comunicazione infortuni@unito.it
  3. La Sezione Applicazioni Contrattuali della Direzione Personale, al fine di adempiere agli obblighi di legge, trasmette telematicamente all’INAIL, copia del certificato medico e trasmette all’ Area Sistema Assicurazioni di Ateneo della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale la documentazione riguardante l’infortunio
  4. L’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo procede all’inoltro del sinistro assicurativo presso la Compagnia di Assicurazione a garanzia degli infortuni
  5. Il soggetto infortunato riceverà dal broker assicurativo di Ateneo notizia di apertura del sinistro assicurativo
  6. Il soggetto infortunato deve trasmettere all’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo – tramite l’indirizzo di posta elettronica assicurazioni@unito.it - tutta la documentazione medica integrativa e le eventuali fatture/parcelle/tickets quietanzati, relativi alle spese mediche sostenute e derivate dall’infortunio, ai fini del rimborso
  7. Il soggetto infortunato deve trasmettere all’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo - tramite l’indirizzo di posta elettronica assicurazioni@unito.it - il certificato medico di chiusura dell’infortunio, laddove sia disponibile, che verrà inviato alla Compagnia di Assicurazione di Ateneo, a definizione della pratica assicurativa di infortunio

 

Infine il soggetto infortunato potrebbe essere convocato a una visita medico legale, in relazione alle circostanze dell’infortunio.

Rischio in itinere

La garanzia è prestata anche per il rischio in itinere, ossia per gli infortuni che dovessero colpire gli/le assicurati/e durante il tragitto:

  • dal luogo di residenza/domicilio/lavoro e dal luogo di studio/lavoro (es. Dipartimenti/ Biblioteche/Aule/Luoghi diversi ecc.) ad altro luogo di svolgimento di attività istituzionali (es. Aziende, Enti Pubblici/Privati, Cantieri ecc.) e viceversa 
  • da un luogo di svolgimento di attività istituzionali a un altro luogo di svolgimento di attività istituzionali e viceversa (in caso di attività in più sedi)
  • da un luogo di studio a un altro luogo di studio e viceversa

purché tali infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con mezzi di locomozione (privati o pubblici) prima o dopo l’orario di inizio e cessazione delle attività. Tale estensione è attiva per tutte le categorie assicurate ad eccezione dei/delle dipendenti della contraente.

Somme assicurate e limiti territoriali

L’assicurazione è prestata alle condizioni di polizza per le garanzie e somme specifiche di seguito riportate:

  • 620 000 € - Morte
  • 620 000 € - Invalidità permanente
  • 10 000 € per persona - Rimborso spese mediche da infortunio 
  • 5 000 € per sinistro - Rimborso spese di trasporto a carattere sanitario
  • 1 000 € per persona - Rimborso spese per l’acquisto di lenti 
  • 1 000 € per persona - Rimborso spese odontoiatriche
  • 10 000 € per persona  - Danno estetico 
  • 2 500 € per persona - Rimpatrio salma 
  • 5 000 € per sinistro - Rimpatrio sanitario.

 

Limiti territoriali: validità in tutto il mondo.

 

Per informazioni di dettaglio riguardanti le ulteriori garanzia assicurative, consultare i contenuti del contratto di polizza e la Circolare n. 13/2023 del 17 luglio 2023.

Attività di studio, didattica e ricerca svolta all’estero

Quando l’attività di studio, di didattica e ricerca si svolge all’estero, verificare, presso le autorità competenti, la situazione socio sanitaria e politica del paese ospitante.

 

Verificare inoltre:

  • presso il paese di destinazione (intra UE o extra UE), l’assetto previsto in materia di assistenza sanitaria
  • presso l’ASL di afferenza, la necessità o meno di aderire a una profilassi sanitaria.
Rimborso spese mediche da infortunio. Differenze da una polizza sanitaria

La polizza infortuni prevede la garanzia rimborso spese mediche mediche derivanti esclusivamente da infortunio ma non è una polizza sanitaria perché le garanzie relative al rimborso delle spese mediche si intendono prestate solo in relazione al verificarsi di un infortunio che l'assicurato subisca durante l’espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento.

 

Pertanto, laddove l'attività di studio, didattica, ricerca si svolga all’estero, si invita a valutare gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria e l’eventuale attivazione, a titolo personale e con oneri a  proprio carico, di una polizza sanitaria che risponda alle proprie esigenze di interesse specifico.

Uso mezzo di servizio

La polizza assicurativa prevede anche una garanzia per gli infortuni subiti durante l'uso del mezzo di servizio per motivi istituzionali.

Polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi
  • Assicuratore: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  S.p.A. 
  • Polizza n. 65/189182071
  • Decorrenza: ore 24 del 31/12/2022
  • Scadenza: ore 24 del 31/12/2027

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo, inviando una email ad: assicurazioni@unito.it.

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura le strutture  sopracitate per quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente arrecati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività in ambito sanitario e clinico-assistenziale, svolte presso i locali dell’Ateneo e/o sedi distaccate e/o sedi di terzi (soggetti pubblici e/o privati) e/o luoghi diversi e loro articolazioni, in Italia e/o all’estero.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni:

  • cagionati da semoventi, veicoli a motore, aeromobili, natanti, da carrelli e macchine operatrici semoventi quando il sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 209/2005 e relativo regolamento di esecuzione; è comunque compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente in base all'art. 2049 codice civile per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurata o a lui intestate al P.R.A. o a lui locati o a lui dati in usufrutto
  • da furto
  • da asbesto e/o amianto
  • da campi elettromagnetici
  • derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo, sabotaggio
  • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fatto salvo l'utilizzo di apparecchiature scientifiche, di ricerca, di diagnosi e cura
  • cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori
  • da impiego di natanti a motore e di aeromobili
  • da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata o che comunque non abbia compiuto i 16 anni;
  • a denaro, valori, oggetti preziosi e titoli di credito
  • da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
  • i risarcimenti posti a carico dei dipendenti per danno erariale a seguito di sentenza divenuta esecutiva.

 

Qualora l'Ospedale svolga per conto del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione, attività di vigilanza e ispezione, la garanzia non opera per la responsabilità civile derivante da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli dalla legge.

Operatività a secondo rischio

Qualora la richiesta di risarcimento si riferisca ad attività rientranti nelle polizze stipulate dalle strutture ospedaliere e/o coperte da eventuali polizze personali stipulate dagli assicurati, la presente polizza opererà esclusivamente:

  • ad integrazione delle altre polizze
  • ad esaurimento dei massimali garantiti con le altre polizze   o in caso di inoperatività a qualsiasi titolo delle stesse
  • in caso di inoperatività a qualsiasi titolo delle stesse.
Massimale di garanzia congiunto e limiti territoriali

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale di 16 000 000 € per sinistro, per anno e per sinistro in serie.

Tale importo rappresenta la massima esposizione dell’assicuratore per il complesso delle prestazioni previste dalla presente polizza.

 

Limiti territoriali: validità in tutto il mondo.

 

Per informazioni di dettaglio riguardanti le ulteriori garanzia assicurative, consultare i contenuti del contratto di polizza e la Circolare n. 13/2023 del 17 luglio 2023.

Estromissione di soggetti assicurati

La Società prende atto che l'Ateneo si riserva di richiedere l'esclusione dalla copertura di una o più categorie di soggetti assicurati in questa sezione. In tal caso, la richiesta di estromissione si intenderà quale cessazione di rischio ai sensi dell'art. 1896 codice civile e l'assicuratore provvederà, comunque, al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di cessazione di rischio.

Fonti radioattive

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di raggi X e/o delle fonti radioattive necessarie all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato/Contraente sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità. L'Assicurato/Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, ad avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.

L'assicurato/contraente accorda alla Compagnia la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Strutture:

  1. Ospedale Didattico Veterinario, incluso il relativo presidio di Pronto Soccorso 
  2. Centro di Medicina Preventiva e dello Sport - SUISM.

 

Con riferimento alle strutture 1 e 2, relativamente all’attività svolta in ambito medico sanitario e clinico assistenziale, la copertura assicurativa è limitata alla polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (per i danni causati ad altre persone o a cose). 

Polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi
  • Assicuratore: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  S.p.A. 
  • Polizza n. 65/189182071
  • Decorrenza: ore 24 del 31/12/2022
  • Scadenza: ore 24 del 31/12/2027

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo, inviando una email ad: assicurazioni@unito.it.

Oggetto dell'assicurazione

La  polizza  assicurativa  a garanzia della responsabilità  civile  verso  terzi  garantisce le sopracitate categorie di soggetti assicurati per quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali,   interessi   e   spese)   per   tutti   i   danni,   non   espressamente  esclusi, involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed  animali,  in  conseguenza  di  un  fatto  verificatosi  in  relazione  alle  attività  e  competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali nessuna eccettuata o esclusa ed in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, svolte presso i locali dell’Ateneo e/o sedi distaccate e/o sedi di terzi (soggetti pubblici e/o privati) e/o luoghi diversi e loro articolazioni, in Italia e/o all’estero.

Somme assicurate e limiti territoriali

La copertura assicurativa è prestata per un massimale di 40 000 000 € per sinistro.

Il massimale indicato costituisce comunque la massima esposizione della Compagnia anche in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati/e.

I danni a cose in consegna/custodia e i danni a cose consegnate e non ex art. 1783 e ss. codice civile sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 500 000 €.

I danni da furto sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 150 000 € per sinistro e per anno assicurativo.

 

Limiti territoriali: validità in tutto il mondo.

 

Per informazioni di dettaglio riguardanti le ulteriori garanzia assicurative, consultare i contenuti del contratto di polizza e la Circolare n. 13/2023 del 17 luglio 2023.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2024