Tirocinanti

Tirocinante che lavora al pc

I/le tirocinanti si distinguono nelle seguenti categorie di soggetti assicurati:

  • tirocinanti post-lauream che svolgono tirocini finalizzati al conseguimento dell’abilitazione professionale
  • tirocinanti che svolgono tirocini formativi e di orientamento extracurriculari (solo laureati/e) attivati ai sensi delle normative regionali (o di paesi esteri) di riferimento.

 

Tirocinanti post lauream che svolgono tirocini finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale

Sono coperti/e dalla polizza assicurativa a garanzia del rischio infortuni (per i danni subiti) e dalla polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (per i danni causati ad altre persone o a cose).

 

Ai fini dell'efficacia delle garanzie prestate dalle polizze si fa esclusivo riferimento al contenuto normativo dei contratti depositati presso l'Università di Torino.

Polizza infortuni
  • Assicuratore: ZURICH INSURANCE PLC – Rappresentanza Generale per l’Italia
  • Polizza n. Z086387
  • Decorrenza: ore 24 del 31/12/2022
  • Scadenza: ore 24 del 31/12/2027

La polizza assicurativa è stata attivata dall'Ateneo a integrazione della copertura di legge presso l’INAIL - T.U. n. 1124 del 30 giugno1965 e s.m.i.  (vedasi paragrafo "Modalità denuncia infortunio").

Oggetto dell'assicurazione

L’assicurazione si intende prestata per gli infortuni che i soggetti assicurati subiscono nell’espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, che siano dichiarate dall’Università di Torino e svolte presso sedi proprie e/o presso sedi di terzi o in luoghi individuati, in Italia e/o all’estero, dai quali derivi la morte, l’invalidità permanente o le altre conseguenze, garanzie e/o condizioni previste.

Modalità di denuncia infortunio
  1. Il soggetto infortunato deve recarsi al più vicino pronto soccorso o dal suo medico curante per accertare la sussistenza e la gravità dell'infortunio, spiegando al personale medico le cause e le circostanze dell'infortunio. Il medico accertatore (Pronto Soccorso o medico curante) rilascia un primo certificato medico di infortunio con diagnosi e prognosi
  2. Il soggetto infortunato deve comunicare tempestivamente l'infortunio alla Sezione Applicazioni Contrattuali della Direzione Personale dell’Ateneo, tramite l’indirizzo di posta elettronica: infortuni@unito.itinoltrando il certificato medico e ogni altra documentazione ritenuta utile
    Anche in presenza di prognosi pari a zero giorni si è obbligati a dare tempestiva comunicazione infortuni@unito.it
  3. La Sezione Applicazioni Contrattuali della Direzione Personale, al fine di adempiere agli obblighi di legge, trasmette telematicamente all’INAIL, copia del certificato medico e trasmette all’ Area Sistema Assicurazioni di Ateneo della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale la documentazione riguardante l’infortunio
  4. L’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo procede all’inoltro del sinistro assicurativo presso la Compagnia di Assicurazione a garanzia degli infortuni
  5. Il soggetto infortunato riceverà dal broker assicurativo di Ateneo notizia di apertura del sinistro assicurativo
  6. Il soggetto infortunato deve trasmettere all’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo – tramite l’indirizzo di posta elettronica assicurazioni@unito.it - tutta la documentazione medica integrativa e le eventuali fatture/parcelle/tickets quietanzati, relativi alle spese mediche sostenute e derivate dall’infortunio, ai fini del rimborso
  7. Il soggetto infortunato deve trasmettere all’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo - tramite l’indirizzo di posta elettronica assicurazioni@unito.it - il certificato medico di chiusura dell’infortunio, laddove sia disponibile, che verrà inviato alla Compagnia di Assicurazione di Ateneo, a definizione della pratica assicurativa di infortunio

 

Infine il soggetto infortunato potrebbe essere convocato a una visita medico legale, in relazione alle circostanze dell’infortunio.

Rischio in itinere

La garanzia è prestata anche per il rischio in itinere, ossia per gli infortuni che dovessero colpire gli/le assicurati/e durante:

  • il tragitto dal luogo di residenza/domicilio/lavoro e dal luogo di studio/lavoro (es. Dipartimenti/ Biblioteche/Aule/Luoghi diversi ecc.) ad altro luogo di svolgimento di attività istituzionali (es. Aziende, Enti Pubblici/Privati, Cantieri ecc) e viceversa
  • da un luogo di svolgimento di attività istituzionali a un altro luogo di svolgimento di attività istituzionali e viceversa (in caso di attività in più sedi)
  • da un luogo di studio a un altro luogo di studio e viceversa

purché tali infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con mezzi di locomozione (privati o pubblici) prima o dopo l’orario di inizio e cessazione delle attività. Tale estensione è attiva per tutte le categorie assicurate ad eccezione dei/delle dipendenti della contraente.

Somme assicurate e limiti territoriali

L’assicurazione è prestata alle condizioni di polizza per le garanzie e somme specifiche di seguito riportate:

  • 620 000 € - Morte
  • 620 000 € - Invalidità permanente
  • 10 000 € per persona - Rimborso spese mediche da infortunio 
  • 5 000 € per sinistro - Rimborso spese di trasporto a carattere sanitario
  • 1 000 € per persona - Rimborso spese per l’acquisto di lenti 
  • 1 000 € per persona - Rimborso spese odontoiatriche
  • 10 000 € per persona  - Danno estetico 
  • 2 500 € per persona - Rimpatrio salma 
  • 5 000 € per sinistro - Rimpatrio sanitario.

 

Limiti territoriali: validità in tutto il mondo.

 

Per informazioni di dettaglio riguardanti le ulteriori garanzia assicurative, consultare i contenuti del contratto di polizza e la Circolare n. 13/2023 del 17 luglio 2023..

Attività di studio, didattica e ricerca svolta all’estero

Quando l’attività di studio, di didattica e ricerca si svolge all’estero, verificare, presso le autorità competenti, la situazione socio sanitaria e politica del paese ospitante.

 

Verificare inoltre:

  • presso il paese di destinazione (intra UE o extra UE), l’assetto previsto in materia di assistenza sanitaria
  • presso l’ASL di afferenza, la necessità o meno di aderire a una profilassi sanitaria.
Rimborso spese mediche da infortunio. Differenze da una polizza sanitaria

La polizza infortuni prevede la garanzia rimborso spese mediche mediche derivanti esclusivamente da infortunio ma non è una polizza sanitaria perché le garanzie relative al rimborso delle spese mediche si intendono prestate solo in relazione al verificarsi di un infortunio che l'assicurato subisca durante l’espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento.

 

Pertanto, laddove l'attività di studio, didattica, ricerca si svolga all’estero, si invita a valutare gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria e l’eventuale attivazione, a titolo personale e con oneri a  proprio carico, di una polizza sanitaria che risponda alle proprie esigenze di interesse specifico.

Uso mezzo di servizio

La polizza assicurativa prevede anche una garanzia per gli infortuni subiti durante l'uso del mezzo di servizio per motivi istituzionali.

Polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi
  • Assicuratore: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  S.p.A. 
  • Polizza n: 65/189182071
  • Decorrenza: ore 24 del 31/12/2022
  • Scadenza: ore 24 del 31/12/2027

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo, inviando una email ad: assicurazioni@unito.it.

Oggetto dell'assicurazione

La  polizza  assicurativa a garanzia della responsabilità  civile  verso  terzi  garantisce le citate categorie di soggetti assicurati per quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento   (capitali,   interessi   e   spese)   per   tutti   i   danni,   non   espressamente  esclusi, involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed  animali,  in  conseguenza  di  un  fatto  verificatosi  in  relazione  alle  attività  e  competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali nessuna eccettuata o esclusa ed in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, svolte presso i locali dell’Ateneo e/o sedi distaccate e/o sedi di terzi (soggetti pubblici e/o privati) e/o luoghi diversi e loro articolazioni, in Italia e/o all’estero.

Somme assicurate e limiti territoriali

La copertura assicurativa è prestata per un massimale di 40 000 000 € per sinistro. 

Il massimale indicato costituisce comunque la massima esposizione della Compagnia anche in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati/e. 

I danni a cose in consegna/custodia e i danni a cose consegnate e non ex art. 1783 e ss. codice civile sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 500 000 €.

I danni da furto sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 150 000 € per sinistro e per anno assicurativo.

 

Limiti territoriali: validità in tutto il mondo.

 

Per informazioni di dettaglio riguardanti le ulteriori garanzia assicurative, consultare i contenuti del contratto di polizza e la Circolare n. 13/2023 del 17 luglio 2023.

Tirocinanti che svolgono tirocini formativi e di orientamento extracurriculari (solo laureati/e) attivati ai sensi delle normative regionali (o paesi esteri) di riferimento

Sono garantiti esclusivamente dall’INAIL per il rischio infortuni (per i danni subiti) e dalla polizza assicurativa attivata dall'Ateneo a garanzia della responsabilità civile verso terzi (per i danni causati ad altre persone o a cose).

 

Ai fini dell'efficacia delle garanzie prestate dalle polizze si fa esclusivo riferimento al contenuto normativo dei contratti depositati presso l'Università di Torino.

Polizza infortuni presso INAIL

La copertura assicurativa a garanzia del rischio Infortuni è data dall’INAIL-  T.U. n. 1124 del 30 giugno1965 e s.m.i. come previsto dall’art. 3 del D.M. 142/98

 

Per informazioni, rivolgersi alla Direzione del Personale - Sezione Applicazioni Contrattuali, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

infortuni@unito.it.

Polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi
  • Assicuratore: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  S.p.A. 
  • Polizza n: 65/189182071
  • Decorrenza: ore 24 del 31/12/2022
  • Scadenza: ore 24 del 31/12/2027

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Area Sistema Assicurazioni di Ateneo, inviando una email ad: assicurazioni@unito.it.

Oggetto dell'assicurazione

La  polizza  assicurativa a garanzia della responsabilità  civile  verso  terzi  garantisce le citate categorie di soggetti assicurati per quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento   (capitali,   interessi   e   spese)   per   tutti   i   danni,   non   espressamente  esclusi, involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed  animali,  in  conseguenza  di  un  fatto  verificatosi  in  relazione  alle  attività  e  competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali nessuna eccettuata o esclusa ed in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, svolte presso i locali dell’Ateneo e/o sedi distaccate e/o sedi di terzi (soggetti pubblici e/o privati) e/o luoghi diversi e loro articolazioni, in Italia e/o all’estero.

Somme assicurate e limiti territoriali

La copertura assicurativa è prestata per un massimale di 40 000 000 € per sinistro.

Il massimale indicato costituisce comunque la massima esposizione della Compagnia anche in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati/e.

I danni a cose in consegna/custodia e i danni a cose consegnate e non ex art. 1783 e ss. codice civile sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 500 000 €.

I danni da furto sono indennizzati fino alla concorrenza massima di 150 000 € per sinistro e per anno assicurativo.

 

Limiti territoriali: validità in tutto il mondo.

 

Per informazioni di dettaglio riguardanti le ulteriori garanzia assicurative, consultare i contenuti del contratto di polizza e la Circolare n. 13/2023 del 17 luglio 2023.

Ultimo aggiornamento: 04/09/2024