Salta al contenuto principale

Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS)

E' una figura introdotta dal D. Lgs. n. 626/94 e tuttora prevista nel Testo Unico sulla salute e sicurezza nel lavoro, D. Lgs. n. 81/08.

RLS eletti/e fra il personale tecnico - amministrativo

RLS nominati/e fra il personale docente e ricercatore

Compiti del/della Rappresentante:

  • rappresenta i/le colleghi/e al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
  • fa proposte in termini di prevenzione
  • promuove la cultura della sicurezza all’interno del luogo di lavoro
  • accede ai luoghi dì lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
  • è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo
  • è consultato/a sulla designazione del/della responsabile e degli/delle addetti/e al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del/della medico/a competente
  • è consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008
  • riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure dì prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e delle lavoratrici
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
  • partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008
  • fa proposte in merito alle attività di prevenzione
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal/dalla datore/datrice di lavoro o dai/dalle dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Come viene eletto/a

Nelle Università, secondo il DM 363/98, i/le RLS sono individuate/1 fra tutto il personale di ruolo (personale docente e ricercatore, personale tecnico ed amministrativo) ed eventualmente integrati/e dalle rappresentanze studentesche, secondo quanto definito in sede di contrattazione decentrata.

Otto componenti del personale tecnico-amministrativo eletti/e contestualmente alla RSU che restano in carica tre anni.

Otto componenti del personale docente e ricercatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sono designati/e nel seguente modo:

  • ciascun Consiglio di Dipartimento presenta al Senato Accademico, a seguito di disponibilità manifestata attraverso consultazione informatica nell'ambito del personale docente e ricercatore ad esso afferente, un/una docente o ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato o determinato
  • il Senato Accademico individua per ciascun Polo, tra i nominativi pervenuti, ordinati in un elenco redatto sulla base del rapporto tra numero dei votanti e i voti ottenuti in ciascun Consiglio di Dipartimento, i/le RLS del personale docente e ricercatore. I/le RLS sono successivamente nominati/e con decreto rettorale.