Esoneri e rimborsi
L’Università di Torino ha previsto per l’a.a. 2022-2023 una serie di esoneri e rimborsi, totali o parziali, della contribuzione studentesca, recepiti nel Regolamento tasse e contributi a.a. 2022-2023.
Alcuni sono disposti d’ufficio dall’Ateneo, mentre altri devono essere richiesti dallo studente attraverso istanza di esonero o di rimborso.
I rimborsi vengono, di norma, liquidati tramite accredito sul conto corrente intestato o cointestato dello studente oppure tramite emissione di assegno bancario o in contanti.
Per le tipologie di esoneri e rimborsi previsti per l'a.a. 2022-2023 per chi è iscritto ad un corso di laurea o laurea magistrale, consulta gli articoli 3 e 9 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2022-2023.
Per ottenere l'esonero o il rimborso, lo studente deve provvedere ad inserire i dati relativi alla modalità di pagamento, accedendo alla propria MyUniTo e compilando i campi necessari all'interno della sezione "Dati Anagrafici".
Per le modalità di rimborso per cassa e assegno, la banca invierà comunicazione/assegno all’indirizzo di residenza presente nella procedura di gestione della carriera (Esse3). Si consiglia di accedere alla MyUniTo e controllare la correttezza dei dati presenti della sezione "Dati Anagrafici" e se necessario aggiornarli.
L’Università di Torino, nell’ambito delle proprie iniziative di diritto allo studio, ha destinato un importo massimo di 130.000,00 Euro per esonerare gli studenti e le studentesse iscritti/e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali dal pagamento della contribuzione aggiuntiva a.a. 2022-2023 come di seguito indicato:
- esonero totale pari a 4.000,00 Euro, per ISEE inferiore a 20.000,00 Euro
- esonero parziale pari a 2.000,00 Euro, per ISEE tra 20.000,01 e 30.000,00 Euro.
Possono beneficiare dell’esonero studenti e studentesse:
- iscritti entro la durata normale del corso di studio con i seguenti requisiti di merito:
- iscritti/e al primo anno: nessun requisito
- iscritti/e al secondo anno: almeno 25 CFU conseguiti tra l’11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022
- iscritti/e dal terzo al quinto anno di corso: almeno 40 CFU conseguiti tra l’11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022
- in possesso di un ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEEU) oppure di un ISEE parificato minore o uguale a 30.000,00 Euro oppure, per coloro che pagano la contribuzione studentesca sulla base del valore del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza, con valore del PIL pro-capite PPA minore o uguale a 30.000,00 Euro
- che abbiano richiesto l’ISEEU, oppure presentato l’ISEE parificato presso la Sezione Diritto allo Studio (tramite ticket via help desk), o richiesto il pagamento della contribuzione studentesca 2021-2022 sulla base del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza entro il 22 novembre 2022.
Gli esoneri saranno concessi a partire dagli/dalle studenti/studentesse con ISEEU/ISEE parificato/PIL pro-capite PPA più basso, fino ad esaurimento del budget disponibile per tale voce di esonero.
La verifica del possesso dei requisiti e l’assegnazione degli esoneri saranno effettuate d’ufficio.
Sarà quindi data conferma ai beneficiari dell’attribuzione dell’esonero.
Qualora lo/la studente/studentessa abbia già corrisposto l’importo della contribuzione aggiuntiva, sarà disposto il relativo rimborso.
Nell’ambito delle iniziative di diritto allo studio dell’Ateneo, la contribuzione aggiuntiva dei corsi di studio di cui agli articoli 2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.a) del Regolamento tasse e contributi a.a. 2022-2023 non è dovuta per studenti/studentesse con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%.
Le persone con disabilità il cui grado di invalidità sia compreso tra il 50% e il 65% sono esonerate dal versamento della sola seconda rata di contribuzione aggiuntiva.
La certificazione per ottenere l’esonero deve essere presentata alla segreteria studenti di appartenenza.
Non sono mai rimborsabili i contributi e le quote previste per:
- test di ammissione
- imposta di bollo
- indennità di mora, pagate a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi:
- la cui responsabilità è attribuibile all’amministrazione
- decisi dalla Commissione per l’interpretazione equitativa delle norme per accedere alle fasce a contribuzione ridotta
- in cui la mora a seguito di un pagamento tardivo non sia dovuta.
Per ulteriori approfondimenti sugli esoneri e i rimborsi consulta: