Accesso agli atti

È il diritto degli interessati a esaminare o a estrarre copia di atti o documenti amministrativi. 

 

Cosa si intende per documento amministrativo

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione (es. Università degli Studi di Torino) e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (es. verbali concorsuali, atti relativi ad appalti di forniture e servizi, ecc).

Chi può richiedere l'accesso agli atti

Tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso (es. studenti, dipendenti, società, ecc.).

Non tutti i documenti amministrativi sono accessibili

Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; nei procedimenti tributari; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Inoltre, le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso. Non sono, comunque, ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241).

Come si presenta una domanda di accesso ai documenti

Accesso informale

Mediante semplice richiesta verbale all'ufficio che ha creato o detiene il documento, nel caso in cui non ci siano controinteressati (soggetti, individuati o facilmente individuabili che possono vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza). L'istanza di accesso deve essere indirizzata all'ufficio dell'amministrazione competente e deve essere motivata. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità.
Il responsabile dell'ufficio valuta se accettare la richiesta.

 

Accesso formale

Avviene nel caso in cui la pubblica amministrazione, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati e/o non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi su alcuni elementi. In questi casi invita il richiedente a presentare richiesta d’accesso formale e a rilasciargli una ricevuta.

 

Cosa presentare: 

Dove inviare la richiesta:

  • presso l'ufficio che ha prodotto o detiene il documento. Consulta la tabella dei procedimenti che contiene i riferimenti e contatti.
  • presso l'URP nel caso non ci siano i riferimenti diretti
  • tramite la propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo ateneo@pec.unito.it 

Come:

  • a mano 
  • tramite posta
  • email
  • fax
  • casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: ateneo@pec.unito.it 
Quali sono i costi per il rilascio di copie di atti e di documenti

Per il rilascio di atti e di documenti l'Ateneo ha predisposto un tariffario che disciplina le spese di riproduzione.

Quali sono i tempi di risposta
  • Accesso informale: la richiesta viene soddisfatta immediatamente.
     
  • Accesso formale: la richiesta deve essere soddisfatta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione. Fanno eccezione i casi di sospensione o differimento di accesso.
Cosa fare in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti

In caso di rifiuto all'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni.

Ultimo aggiornamento: 20/02/2024